La direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, che aveva già subito rimaneggiamenti in passato, doveva essere sottoposta ad ulteriori modifiche sostanziali e le autorità comunitarie hanno pertanto stabilito di procedere alla sua rifusione tramite l’adozione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio scorso, in vigore dall’8 luglio 2010 (GU L 153 del 18/6/2010, p. 13).
La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni in essa contenute riguardano:
a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
b) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti; elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica di quest’ultimo quando sono rinnovati o sostituiti; nonché i sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento; i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.
Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell’Unione intendono consentire a quest’ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto e di rispettare sia l’impegno a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, sia l’impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale.
È stabilito che la prestazione energetica degli edifici sia calcolata in base ad una metodologia differenziata a livello nazionale e regionale. Vengono presi in considerazione, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo importante, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e rinfrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell’aria interna, un’adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell’edificio. Tale metodologia di calcolo tiene conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non è basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario.
Quelli stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti devono comunque essere compatibili con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e vanno notificati alla Commissione. È di esclusiva competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti devono essere fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi.
Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio o di un’unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell’attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell’edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. L’attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni riguardanti l’incidenza effettiva del riscaldamento e del rinfrescamento sul fabbisogno energetico dell’edificio, sul consumo di energia primaria e sulle emissioni di biossido di carbonio.
Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell’aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell’energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. Il provvedimento accorda priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorre concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l’ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell’opera edilizia, nonché sull’ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di rinfrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.
La manutenzione e l’ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuiscono a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. L’intero impianto di riscaldamento e condizionamento deve essere sottoposto ad una perizia indipendente a intervalli regolari durante il suo ciclo di vita. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri devono adoperarsi per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni. Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici e di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, svolte da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipendenza sia garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell’Unione, a beneficio dei potenziali acquirenti o utilizzatori dell’immobile. Al fine di assicurare la qualità della certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta l’Unione, ogni Stato membro deve istituire un sistema di controllo indipendente.
Gli installatori e i costruttori sono fondamentali per l’efficace attuazione della direttiva. Pertanto, essi devono essere messi in condizione di possedere, attraverso la formazione ed altre misure, un adeguato livello di competenza per l’installazione e l’integrazione delle tecnologie delle energie rinnovabili e ad alta efficienza energetica richieste.
Infine, per rafforzare la trasparenza della prestazione energetica nel mercato immobiliare non residenziale dell’Unione, vengono stabiliti criteri uniformi per un sistema comune volontario di certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali.
A seconda delle disposizioni di cui tratta, per il recepimento della direttiva sono stabilite date differenti, che vanno dal 9 luglio 2012, al 9 gennaio 2013, al 9 luglio 2013, al 31 dicembre 2015.
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