La direttiva 92/75/CEE, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, ha subito diverse e sostanziali modifiche nel corso degli anni. In vista della necessità di apporre nuove modifiche, le autorità comunitarie hanno colto l’opportunità di procedere alla sua rifusione, estendendone l’applicazione a tutti i prodotti connessi all’energia, attraverso l’adozione della direttiva 2010/30/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, in vigore dal successivo 19 giugno (GU L 153 del 18/6/10, p. 1).
La direttiva istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti. Essa si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia, ma non riguarda i prodotti usati, i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone, la piastrina indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’UE di una diminuzione dei consumi di energia del 20 % entro il 2020.
L’informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato e le autorità comunitarie hanno ritenuto necessario a tal fine introdurre un’etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti, nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta (vendite a distanza). Per essere efficiente e ottenere dei risultati l’etichetta deve essere facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine, il modello di etichettatura finora in uso è stato mantenuto come base per l’informazione agli utilizzatori finali circa l’efficienza energetica dei prodotti. Per di più, vengono introdotti metodi armonizzati per la misurazione del consumo di energia.
Le autorità comunitarie, nell’adottare la direttiva, auspicano espressamente che in sede di attuazione delle disposizioni in essa contenute gli Stati membri facciano quanto possibile per evitare di adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato, in particolare le piccole e medie imprese.
In particolare, per quanto concerne le responsabilità dei fornitori, il provvedimento stabilisce che essi:
a) se immettono sul mercato o mettono in servizio i prodotti trattati dalla direttiva, forniscano un’etichetta e una scheda conformeme;
b) producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l’esattezza dei dati che figurano sull’etichetta e sulla scheda contenente la descrizione generale del prodotto, e una serie di altri dati elencati dalla direttiva;
c) tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto interessato;
d) riguardo all’etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;
e) oltre alle etichette, forniscano una scheda relativa al prodotto;
f) inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi del medesimo. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest’ultimo fornisce le schede insieme all’ulteriore documentazione fornita con il prodotto;
g) siano responsabili dell’esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;
h) si ritenga che essi abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull’etichetta o nella scheda.
Quanto alle responsabilità dei distributori, invece, la direttiva impone che essi:
a) espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;
b) riguardo all’etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato dalla direttiva sia esposto, essi vi appongono un’adeguata etichetta, in posizione chiaramente visibile e nella pertinente versione linguistica.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 20 giugno 2011, per poi applicarle a decorrere dal 20 luglio 2011.
The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.